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Chi impugna una delibera condominiale deve avere un interesse economico apprezzabile

Corte d’Appello Milano Sezione 3 Civile Sentenza 13 settembre 2022 n. 2863

Cala il sipario sulle impugnazioni delle decisioni assembleare per questioni di principio. Per impugnare, occorre che la delibera impugnata cagioni un danno apprezzabile a chi impugna. In pratica, se la decisione assembleare non causa danni (anche se è viziata) o incide per poche decine di euro sulle finanze del condòmino che porta il Condominio in Tribunale, l’impugnazione sarà destinata al rigetto.

Scrive infatti la Corte d’Appello: “Ciò posto, le appellanti non hanno, neppure allegato – e tantomeno provato – il loro interesse all’annullamento della delibera. Infatti, stante l’esiguità del risparmio dell’importo delle spese condominiali che avrebbero ricavato dall’eventuale applicazione della delibera in conseguenza della loro prospettazione, non può desumersi la sussistenza di un concreto ed effettivo interesse patrimoniale delle stesse al suo annullamento – ex plurimis Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6128 del 09/03/2017 (Rv. 643263 – 01) Il condomino che intenda impugnare una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale; Cass.. 15377 del 01/12/2000 (Rv. 542358 – 01);. In ordine alla doglianza relativa alla mancata allegazione del piano di riparto allegato al bilancio preventivo, il motivo di appello non si confronta con la motivazione del tribunale che, in proposito, ha affermato che: “Sulla asserita mancata allegazione del riparto preventivo 2017/2018 all’avviso di convocazione: la legge non prevede alcun obbligo di allegare lo stato di riparto del preventivo all’avviso di convocazione dell’assemblea“.

La decisione della Corte distrettuale milanese è nel solco di quello che la Cassazione ha tracciato per scoraggiare le c.d. “liti bagatellari”, allo scopo di realizzare il principio secondo il quale in Tribunale si va per le cose serie e non per le mere questioni di principio o di pochi euro.

Tuttavia, appare importante ricordare che se una delibera condominiale approva un piano di riparto che è sbagliato, non si vede perché l’errore non debba essere corretto dal Tribunale se non per apprezzabili ingiusti addebiti. Un errore è un errore, indipendentemente da quanto grave o impattante sia.

Un po’ come dire che chi passa con il semaforo rosso non commette violazione del codice della strada solo perché non cagiona danni o ne cagiona solo per pochi euro: non ha molto senso.

Non si dovrebbe limitare l’accesso alla giustizia ammantando tale limite con la carenza di interesse dato che il ricorrente non ha subìto danni apprezzabili, perché in questo modo si nega la giustizia e non si punisce chi ha commesso un errore e si potrebbe incentivare la cattiva prassi di sbagliare appositamente i conti di ciascun condòmino di pochi euro al fine di accumulare fondi non dovuti ed utilizzabili a piacimento da chi amministra senza rendere conto a nessuno.

Roberto Smedile

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