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Il condòmino non ha diritto di partecipare ad una assemblea che deve deliberare se iniziare o proseguire una vertenza nei suoi riguardi

Cassazione Civile, Ordinanza 3192 del 02 febbraio 2023

Il condòmino in lite con il Condominio, se non viene convocato, non può impugnare la delibera assembleare che discute della sua lite per mancata sua convocazione o difetto formale di convocazione. Così la Cassazione, nell’ordinanza sopra richiamata.

La fattispecie che vede, in relazione alla delibera assembleare volta a promuovere una lite o a resistere ad una domanda, uno o più condomini controparti processuali dei restanti partecipanti al condominio, non va ricondotta alla disciplina del conflitto di interessi estesa dall’art. 2373 c.c., giacché quest’ultimo si manifesta soltanto in sede di assemblea al momento dell’esercizio del potere deliberativo e verte sul contrasto tra  l’interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune all’intera collettività e perciò anche a lui stesso, il che induce a computare quest’ultimo ai fini sia del “quorum” costitutivo che di quello  deliberativo, salva la sola facoltà di astenersi dall’esercitare il diritto di voto (Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131). Viceversa, con riguardo alla deliberazione assembleare relativa alla controversia tra il condominio ed il singolo condomino, quest’ultimo, come detto, si pone come portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale.

Pertanto, in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.

Roberto Smedile

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