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L’avvocato può trattenere i documenti del cliente, anche se non è pagato?

Consiglio Nazionale Forense, 11/2023

Il legale che non viene pagato non ha diritto di ritenzione degli atti del cliente moroso.

Per il CNF (https://www.codicedeontologico-cnf.it/lavvocato-non-puo-subordinare-al-pagamento-del-proprio-compenso-la-restituzione-al-cliente-degli-atti-di-causa/, va deontologicamente sanzionata detta condotta, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c. e 33 cdf (nonché art. 66 del R.d.l. n. 1578/33), l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

Insomma, ha più tutele un carrozziere.

Roberto Smedile

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