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Niente indennità di occupazione dalla casa coniugale senza richiesta di godimento

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza 18 aprile 2023 n. 10264

Pur essendo pacifica nella giurisprudenza della Cassazione l’affermazione secondo cui il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento, non appare condivisibile la decisione del giudice di secondo grado che ha ritenuto di riconoscere il diritto a far tempo dalla sentenza di separazione dei coniugi, in mancanza di una richiesta di rilascio del bene in favore della controricorrente ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o di richiesta da parte della stessa di ricevere la quota parte dei frutti non goduti.

Per le considerazioni svolte la sentenza è stata cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che nel decidere la controversia si atterrà al principio di diritto secondo cui “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l’art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene  manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene.

Insomma, se la casa coniugale è cointestata ed un coniuge la occupa senza che vi sia stata assegnazione in sede di separazione o divorzio, spetta all’altro coniuge (non occupante) una indennità di occupazione solo da quando ha formalizzato richiesta di godimento del bene ovvero richiesta di uso turnario e non dalla sentenza di separazione o divorzio.

Roberto Smedile

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