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IL CONFLITTO DI INTERESSI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza 09 maggio 2023 n. 12377

Il caso è di scuola: l’assemblea affida alcuni lavori condominiali ad una ditta in cui l’Amministratore condominiale è socio ed amministratore unico, ed alcuni condòmini impugnano la decisione lamentando l’esistenza di un conflitto di interessi dell’Amministratore.

Per la Cassazione, tale conflitto non sussiste, reputando che la qualita’ di socio ed amministratore unico della societa’ aggiudicataria rivestita dall’amministratore di condominio non sia causa di invalidita’ della Delibera, non risultando nemmeno allegato che l’amministratore avesse indotto in un qualche errore l’assemblea, viziandone la volontà

Il conflitto di interessi che la legge, a determinate condizioni, prende in considerazione come causa di annullamento della delibera assembleare, e’ quello rinvenibile tra coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione della volonta’ collettiva, laddove l’amministratore di condominio presenzia ma non partecipa all’assemblea e non ha diritto di voto, a meno che, ma la circostanza non e’ stata addotta, sia egli stesso condòmino. Correttamente pertanto la Corte distrettuale ha ritenuto il motivo di impugnativa infondato, in assenza di qualsiasi deduzione circa l’influenza che l’amministratore avrebbe esercitato sui votanti al fine di orientarne le scelte, in diparte ogni ulteriore valutazione sulla idoneita’ di tale intervento a determinare un vizio di volonta’ dell’assemblea.

Si aggiunga che – ad avviso di chi scrive – anche quando i lavori condominiali siano affidati ad una ditta partecipata dall’amministratore del Condominio, pare difficile configurare un conflitto di interesse laddove non si configuriun danno per l’Ente condominiale.

Roberto Smedile

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