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Scout speed, l’autovelox con le ruote (nelle auto civetta) – quale difesa?

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza 22 ottobre 2021 n. 29595

Il nome non tragga in inganno: lo scout era un metodo educativo fondato sull’imparare facendo; nel nostro caso è un sistema per irrogare le sanzioni per eccesso di velocità, montato su auto della polizia o auto civetta, in grado di rilevare la velocità delle auto in entrambe le direzioni di marcia e anche di notte.

Non c’è difesa?

In realtà sì, la difesa è possibile, secondo la Cassazione indicata nel titolo.

L’articolo 142 C.d.S., stabilisce al comma 6-bis, che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

Ciò posto, la previsione attuativa rimessa al Decreto Ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del C.d.S.

Quest’ultima, in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il Decreto Ministeriale sicche’ ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del Decreto Ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario.

Appare decisiva la considerazione che il disposto dell’articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, rimette al Decreto Ministeriale la (mera) individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del Decreto Ministeriale stesso.

Pertanto, affinché sia valida una multa comminata con lo Scout Speed, deve esserci una preventiva e ben visibile segnalazione in tal senso. In difetto, la multa può essere annullata.

Roberto Smedile

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