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Non controllare la PEC è negligenza, notifica buona.

Cass. civ. sez. I ord. 3 marzo 2022, n. 7083

La Posta Elettronica Certificata non è un orpello qualsiasi, magari trascurabile. È il domicilio digitale.

E qualunque soggetto abbia l’obbligo di avere una PEC, non se ne può disinteressare, nemmeno se fallito.

L’imprenditore, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha l’onere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata (anche utilizzando dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione) e di controllare prudentemente la posta in arrivo (ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”);

Ulteriore principio rilevante nel caso in esame è quello, fondato sempre sulla pronuncia del Giudice delle Leggi n. 146 del 2016, per cui le esigenze di contemperamento tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza o a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Cass. 27054/2016).

Anche di recente è stato ribadito che il novellato art. 15, comma 3, l.fall., nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all’indirizzo della stessa – e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro – introduce una disciplina speciale semplificata, che coniuga la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, escludendo peraltro l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art.  145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 5311/2020, 19688/2017).

In attesa che ogni cittadino abbia il proprio domicilio digitale, così come ha il proprio codice fiscale, in modo che nessuno possa più sottrarsi alle notifiche degli atti, si può solo dire che chi ha l’obbligo di avere una PEC, deve controllarla come qualsiasi casella di posta elettronica, perché, diversamente, subisce le conseguenze del mancato controllo e non ha scuse.

Roberto Smedile

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