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Impugnazione delibera condominiale: il valore di causa e’ quello complessivo della delibera

Cassazione 9068/2022

Nuovo cambio di corsia della Cassazione.

La Suprema Corte ha più volte affermato che, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una
controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all’importo contestato (ex art. 12 c.p.c.), relativamente alla sua singola obbligazione, e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione dell’incompetenza, occorre avere riguardo al “thema decidendum”, invece che al “quid disputandum”; ne deriva che l’accertamento di un rapporto che costituisce la “causa petendi” della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (Cass. sez. 6-2, 28 agosto 2018, n. 21227; Cass. sez. 6-2, 5 luglio 2013, n. 16898; Cass. sez. 2, 16 marzo 2010, n. 6363. Difformi: Cass. sez. 2, 22 gennaio 2010, n. 1201; Cass. sez. 2, 13 novembre 2007, n. 23559; Cass. sez. 2, 5 aprile 2004, n. 6617; Cass. sez. 2, 21 giugno 2000, n. 8447).

Il fondamento di tale interpretazione, divenuta negli anni prevalente, è, dunque, che nella controversia tra un condomino
ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata
dall’assemblea, il valore della causa dovrebbe determinarsi in base all’importo contestato e non all’intero ammontare di esso, perché la decisione non implicherebbe una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità (così, ad esempio, Cass. sez. 2, 24 gennaio 2001, n. 971).

Più di recente, tuttavia, Cass. Sez. 2, 7 luglio 2021, n. 19250, ha sostenuto convincentemente che la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacché l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i
condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro.

Così anche Cass. Sez. 6 – 2, 20 luglio 2020, n. 15434, ha deciso che, quando sia chiesto l’annullamento di una deliberazione
dell’assemblea condominiale, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia “ex se”
alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell’attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta.

Questa più recente interpretazione tiene adeguatamente conto della considerazione che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l’annullamento della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale produce sempre un effetto caducatorio unitario. L’effetto della sentenza di annullamento opera, infatti, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro. La domanda di impugnazione del singolo non può intendersi, perciò, ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell’intera deliberazione (cfr. Cass. Sez. 2, 29 gennaio 2021, n. 2127; Cass. sez. 2, 25 novembre 1991, n. 12633).

Tale ampliamento dell’efficacia del giudicato a tutti i componenti dell’organizzazione condominiale è, del resto, coerente col disposto del primo comma dell’art. 1137 c.c., per cui le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i
condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l’impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari.

L’individuata soluzione è in linea anche con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di
competenza per valore, l’art. 12, comma 1, c.p.c. – per il quale “il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla
risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione” – subisce deroga nell’ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all’esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. Sez. 6 – 2, 6 febbraio 2018, n. 2850; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2012, n. 2737; Cass. Sez. 2, 12 dicembre 2004, n. 21529).

In definitiva, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato, e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell’istante e nei limiti della sua ragione di debito.

Il ragionamento della Cassazione è condivisibile, fino a un certo punto: se è vero che l’impugnazione della delibera assembleare va a colpire tutta la delibera (e quindi l’intero importo), è anche vero che non pare possibile impugnare parzialmente una decisione assembleare, limitatamente alla propria quota di addebito, poiché la riduzione della quota dell’impugnante per effetto dell’impugnazione riverbera i propri effetti su quella di tutti gli altri condòmini.

Se il valore della causa considera l’intero deliberato, allora esso aumenterà e con detto aumento saliranno anche i costi dell’impugnazione, a partire dal contributo unificato. Un conto infatti è impugnare una delibera che addebita all’impugnante 5.000 euro (contributo unificato 98 euro), e un altro conto è impugnare la delibera complessiva che magari prevede 200.000 euro di spesa condominiale (contributo unificato 759 euro).

Viene da pensare che anni di costante giurisprudenza siamo stati accantonati solo per questioni di cassa….

Roberto Smedile

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