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Contrordine: nel processo civile i capitoli di prova negativi sono ammissibili

Corte di Cassazione Sezione 6 3 Civile Ordinanza 18 novembre 2021 n. 35146

La domanda negativa nei capitoli di prova del processo civile è stata da sempre l’incubo degli avvocati. Ci hanno sempre insegnato che le domande ai testi vanno formulate in modo positivo, perché non puoi dimostrare che un fatto non si sia verificato.

Sembrava logico.

E invece, con altrettanta schiacciante logica, la Suprema Corte scrive a chiare lettere che ci siamo fatti tutti delle paranoie per decenni.

Affermare che A non esiste è affermazione equivalente a negare che A esista.

Per cui: “Come ripetutamente affermato da questa Corte, nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista (Sez. 5 -, Sentenza n. 19171 del 17/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 14854 del 13/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 384 del 11/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 5427 del 15/04/2002). Così, ad esempio, non sarebbe inibito provare per testimoni che la cupola di San Pietro non è crollata; ovvero che il Tevere non è asciutto.

L’inaccettabile opinione che il capitolo di prova testimoniale debba essere formulato in modo positivo, spesso ripetuta come un Mantra, oltre che erronea in diritto è anche manifestamente insostenibile sul piano della logica, sol che col vaglio della logica la si volesse esaminare. Chiedere, infatti, a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a chiedergli di affermare che quel fatto non sia vero. Sicché l’opinione che non ammette la possibilità di formulare capitoli di prova testimoniale in modo negativo perviene al paradosso di ammettere o negare la prova non già in base al suo contenuto oggettivo, ma in base al tipo di risposta che si sollecita dal testimone. Così ad esempio: nel caso di specie, l’odierna ricorrente aveva chiesto di provare per testimoni se fosse vero che una buca sul manto stradale “non era visibile”, e la Corte d’appello ha reputato tale prova inammissibile (anche) perché’ “negativamente formulata”.

A seguire l’opinione della sentenza impugnata, quindi, quel capitolo si sarebbe dovuto dire ammissibile se fosse stato formulato nei seguenti termini: “vero che la buca era visibile”, poiché’ in tal caso avrebbe assunto la forma d’una interrogativa positiva.

Sicché’ l’affermazione compiuta dalla Corte d’appello (ma, come detto, non rara nella giurisprudenza di merito) finirebbe per far dipendere l’ammissibilità della prova testimoniale non dal fatto che si intende provare, ma dal tipo di risposta attesa dal testimone. A questi, infatti, sarebbe inibito chiedere di affermare se un determinato fatto non esiste (rispondendo “si'” alla domanda “vero che la buca non era visibile-“); mentre sarebbe consentito chiedere di negare che il medesimo fatto esista (rispondendo “no” alla domanda “vero che la buca era visibile-‘). Il principio applicato dalla Corte d’appello urta dunque contro il millenario canone logico della reciprocità, secondo cui affermare che A non esiste è affermazione equivalente a negare che A esista.

Allo stesso modo, riferire se una buca sia visibile o non visibile costituisce, per l’appunto, né un’interpretazione soggettiva, né un apprezzamento tecnico o giuridico, ma esprime un “convincimento derivato al testimone per sua stessa percezione”, secondo quanto stabilito da questa Corte nelle decisioni sopra ricordate.

Naturalmente resterà sempre ferma la possibilità per il Giudice, all’esito della prova, di reputarne irrilevante il contenuto, quando la deposizione testimoniale non abbia saputo “indicare i dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, che possano far uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo e tra formarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto” (Sez. 3, Sentenza n. 5460 del 22/08/1983, pronunciata proprio con riferimento ad una deposizione testimoniale concernente la visibilità di una insidia; così pure Sez. 2, Sentenza n. 1173 del 05/02/1994). Questo, però, ex post, dopo avere raccolto la deposizione, e non già ex ante, in sede di valutazione dell’ammissibilità della prova. Al testimone dunque, potrà sempre chiedersi se sia vero che una buca sulla strada non era visibile, salvo escludere la rilevanza della prova se questi, ad esempio, rispondesse che la buca non era visibile perché’ “così mi è parso”.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale tornerà ad esaminare il gravame proposto da (OMISSIS) applicando i seguenti principi di diritto:

  • La circostanza che un capitolo di prova per testimoni sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria.
  • Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale, in mancanza di altre e decisive prove, non può di norma negarsi rilevanza alla prova testimoniale intesa a ricostruire la dinamica dell’evento.
  • chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una “valutazione”, ed è dunque ammissibile; fermo restando il potere-dovere del Giudice di valutare, ex post, se la risposta fornita si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni.
  • Costituisce vizio di nullità della sentenza la decisione con cui la domanda venga rigettata per detto difetto di prova, dopo che erano state rigettate le istanze istruttorie formulate dall’attore ed intese a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa.

Insomma oggi possiamo scrivere “Vero che il 15 gennaio non pioveva”; ieri dovevamo documentarci su che tempo effettivamente facesse il 15 gennaio e porre la domanda “Vero che il 15 gennaio era parzialmente nuvoloso con schiarite” dopo avere consultato il sito dell’Aeronautica.

La fine di un incubo: potremo finalmente scrivere domande, negli atti, che abbiano un senso non solo per i tecnici ma anche per i testimoni e possiamo finalmente accantonare la pietra filosofale dei capitoli di prova.

Roberto Smedile

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