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Improcedibile la domanda se in mediazione l’avvocato è senza procura notarile

Tribunale di Milano, Sentenza 7980 del 04 ottobre 2021

La mediazione doveva essere un procedimento snello, con pochi formalismi, finalizzato a far sì che i contendenti potessero sedersi ad un tavolo per trattare prima di andare in Tribunale.

E invece, al di là del fatto che prima di andare davanti ad un Giudice generalmente tutti gli avvocati tentano una via pacifica di composizione senza per questo essere muniti di particolari investiture formali, la mediazione è scivolata nella burocrazia., con buona pace del lodevole intento deflattivo e della snellezza procedimentale.

Se la Cassazione aveva stabilito, poco tempo addietro, che la presenza delle parti in mediazione fosse delegabile con una procura “sostanziale” (Cassazione 8473/2019), con ciò intendendo (forse) che il delegato dovesse avere pieni poteri di decidere la “sostanza” del caso, oggi abbiamo la conferma che la sostanza della procura è determinata dalla forma dell’atto di procura (notarile) più che dal suo contenuto (la sostanza vera dell’atto, vale a dire l’obiettivo prefissato dal proprio assistito).

Il Tribunale di Milano, con la pronuncia in argomento, precisa che se la norma prevede che al primo incontro di mediazione debba essere presente la parte e l’avvocato, non può essere presente solo l’avvocato, se non munito di procura sostanziale, attraverso la quale possa disporre dei diritti del delegante.

Ne consegue che sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione (ipotesi non auspicata dalla norma, ma nemmeno vietata), non può conferire tale potere con la procura al difensore e da questo autenticata, benché possa invece conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Ciò in quanto la procura speciale rilasciata al difensore non può essere da lui autenticata, dato che il conferimento del potere di partecipare alla mediazione in sostituzione della parte non rientra nei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

Detta pronuncia si scontra, a mio avviso, con l’art. 1392 c.c. che stabilisce che la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Per cui il ragionamento del Tribunale avrebbe senso ove la mediazione vertesse su materie per le quali sarebbe necessario l’atto pubblico (ad esempio il trasferimento immobiliare).

Nelle materie per le quali l’atto pubblico non fosse necessario, non parrebbe necessaria nemmeno la procura notarile per sedersi al tavolo della mediazione.

Ma tanto è: se la parte non vuole o non può essere presente in mediazione, il delegato deve avere procura notarile, per cui la parte assente deve pagare l’onere del Notaio.

L’intento deflattivo può essere realizzato anche così.

Roberto Smedile

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