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Il Tribunale sul genitore no-vax: sì al vaccino Covid-19, potestà genitoriale esclusa sul tema e condanna alle spese

Tribunale di Parma 11 ottobre 2021

Dopo il Tribunale di Milano, anche altri uffici giudiziari mettono in chiaro che un genitore no-vax non può impedire la vaccinazione dei figli minori.

Il Tribunale ha rilevato sul punto che la posizione espressa dalla resistente no vax poggia su concezioni personali suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale ed interazionale.

Tale posizione trascura del tutto di considerare: (i) le autorizzazioni alla vaccinazione anti Covid – 19 ai minori dai 12 anni che provengono dall’E.M.A. (Agenzia Europea per i Medicinali) e dall’A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) che hanno approvato l’uso dei vaccini sulla base dei dati disponibili che dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età e consentono di definire gli effetti indesiderati “generalmente lievi o moderati” e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della somministrazione; (ii) le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12; (iii) le esortazioni  del  Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso evidenziando che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola.

I Giudici hanno rilevato, quindi, che la comunità scientifica nazionale e internazionale concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, con un rapporto rischi – benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione; inoltre, in caso di mancata vaccinazione sussiste, da un lato, un maggior rischio per i singoli (ivi compresi i minori) di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo e formativo, oltre che la certa maggiore diffusione dell’infezione e della malattia.

Tutto ciò posto, il Tribunale ha ritenuto di doversi autorizzare il padre, quale genitore considerato più idoneo a garantire l’interesse della prole minore, ad assumere da solo la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19 ed ha condannato la madre al pagamento delle spese legali.

Roberto Smedile

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