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L’avvocato che non informa il cliente della possibilità della mediazione non ha diritto alla parcella

Cassazione Civile, ordinanza 35971 del 7 dicembre 2022

Gli avvocati devono scrivere poco negli atti e tanto agli assistiti.

La Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della mediazione nel 2012, ma il Legislatore l’ha fatta rientrare dalla finestra nel 2013. Detto iter, però non ha modificato l’obbligo, in capo all’avvocato, di informare il proprio cliente circa la facoltà di ricorrere alla mediazione (per la materia in cui la mediazione non sia obbligatoria, ovviamente) e di beneficiare delle agevolazioni fiscali ivi previste.

Secondo la Suprema Corte, quindi, se l’avvocato non informa il cliente, il contratto di prestazione professionale è annullabile (e nel caso di specie è stato annullato), e tale annullamento ha coinvolto anche la parcella dell’avvocato al quale però è stato riconosciuto un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.

Roberto Smedile

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