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Rave Party: il nuovo reato diventa legge

Art. 633 bis c.p.

L’articolo 633 bis del Codice Penale è stato inserito dall’art. 5, comma 1, D.L. 31.10.2022, n. 162, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 30.12.2022, n. 199 con decorrenza dal 31.12.2022.

Ma cosa prevede l’articolo 633 bis? Ecco il testo:

“Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.”

Quindi rischia la reclusione fino a sei anni, oltre la pena pecuniaria e la confisca dei beni predisposti allo scopo, chi invade in un terreno altrui per organizzare un evento musicale o di altro intrattenimento, senza rispettare le regole in materia di sicurezza che presiedono detto genere di eventi.

Rimane da valutare l’applicazione pratica della fattispecie, fermo restando che non è prevista dal reato la generale libera e pacifica riunione dei cittadini, garantita dalla Costituzione.

Roberto Smedile

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