fbpx

Per modificare le tabelle millesimali in Condominio non serve l’unanimità (in certi casi)

Tribunale Roma Sezione 5 Civile Sentenza 7 settembre 2022 n. 13019

Il Tribunale di Roma cerca di fare chiarezza sul tema della maggioranza necessaria per modificare le tabelle millesimali.

Ecco quanto scrive il Giudice di Roma.

Le tabelle costituiscono documenti di natura tecnico-valutativa, elaborati sulla base di calcoli aritmetici, che rappresentano il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare espresso in millesimi rispetto a quello dell’intero edificio.

Il diritto di ogni condòmino in relazione alle parti comuni dello stabile è, infatti, proporzionato al valore del piano o porzione di piano (cioè all’unità immobiliare) che gli appartiene (art. 1118, primo comma, c.c.) Le tabelle assolvono alla duplice funzione di determinare la quota di partecipazione di ogni singolo condòmino nelle spese condominiali poiché il dovere di contribuzione è rapportato al valore della proprietà di ciascuno (art. 1123, primo comma, c.c.), nonché per determinare l’entità della partecipazione e del voto di ciascun condòmino nelle assemblee che è espresso in millesimi.

Secondo quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite 09/08/2010, n. 18477, con principio ancor valido oggi dopo la riforma del Condominio entrata in vigore il 18 giugno 2013 e dello stesso art. 69 disp. att. c.p.c., “la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condòmino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica; caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti: l’atto di approvazione della tabella, invece, fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà, donde il difetto di note negoziali”.

Le Sezioni Unite, dunque, nella pronuncia su richiamata, hanno chiarito che l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non avendo natura negoziale non deve essere sorretto dal consenso unanime dei condomini, essendo a tal scopo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.

In pratica: l’unanimità serve solo se si intende modificare il criterio legale di attribuzione dei valori millesimali (cioè se l’assemblea non intende applicare la misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, ma un altro e diverso criterio). Se invece l’assemblea modifica le tabelle millesimali e mantiene il criterio legale, vale a dire il criterio proporzionale, modificando solo il valore del millesimo di ciascuno, allora non serve l’unanimità, ma basta la maggioranza delle teste che esprimano 500 millesimi ai sensi dell’art. 1136 c.c.

Roberto Smedile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scroll to Top