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L’affissione dell’avviso di convocazione assembleare condominiale nell’androne condominiale vìola la Privacy: Condominio sanzionato

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Ordinanza 7 ottobre 2022 n. 29323

La Suprema Corte interviene sulla violazione di principi di riservatezza che regolano il Condominio: non si può rendere accessibile a tutti la convocazione assembleare, che nello specifico aveva all’ordine del giorno anche la decisione su una proposta conciliativa di un condòmino moroso.

La Suprema Corte ha già avuto modo di stabilire che la disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 196 del 2003, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto al Condominio, possono essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condòmino; ne consegue che fermo restando il diritto di ciascun condòmino di conoscere, anche di propria iniziativa, inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni debito del singolo condòmino, costituisce un’indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli articoli 11 e 15 del citato Codice.

Il principio si coniuga con la precisazione che, ai sensi di legge, dato personale oggetto di tutela è qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente. E’ perfino ovvio quindi che in tale nozione debbano essere ricondotti i dati dei singoli partecipanti a un Condominio, seppur raccolti e utilizzati per le finalità di cui agli articoli 1117 e seguenti del codice civile.

Non è quindi giustificata, ed eccede i limiti del trattamento, l’affissione in una bacheca esposta al pubblico e soggetta possibile visione da parte di un numero indefinito di soggetti, di un avviso di convocazione assembleare anche quando quest’ultimo risulti essere stato già comunicato a tutti i condòmini. Proprio l’avvenuta previa comunicazione indurrebbe ad affermare semmai lui erroneità dell’affissione in bacheca, e dunque l’eccedenza del trattamento rispetto al fine.

L’ostensione dell’avviso di convocazione nell’androne condominiale non è quindi ammessa, in quanto trattasi di comunicazione privata, destinata solo a privati.

Roberto Smedile

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