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La notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento: atto di parte o atto di competenza esclusiva dell’ufficiale giudiziario?

E’ l’argomento del giorno che sta gettando nel panico l’avvocatura: può la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo che l’art. 543 cpc pone a carico della parte, essere eseguito dall’avvocato in proprio (o a mezzo pec), oppure è atto di esclusiva competenza dell’Ufficiale Giudiziario?

Come noto, L’art. 1, 32° comma, l. 26 novembre 2021, n. 206, ha introdotto due nuovi commi nell’art. 543 c.p.c., il 5° ed il 6°, a mente dei qualiil creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento” e “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

Il tema di discussione è se competa tale notifica agli ufficiali in via esclusiva, con un non irrilevante aumento dei costi per il creditore procedente, o se sia in facoltà degli avvocati di eseguire la notifica in proprio.

La posizione assunta dal Ministero della Giustizia con il parere IV-DOG/03-1/2022/CA del 20/9/2022 ha gettato scompiglio tra gli avvocati, avendo ritenuto che “l’avviso di cui all’art. 543 comma 5 c.p.c. andrebbe notificato esclusivamente dall’Ufficiale Giudiziario e tale avviso perfeziona il pignoramento”. Le indicazioni diffuse dai vari Uffici UNEP territoriali, sono per lo più allineate al parere del Ministero della Giustizia.

Di opposto parere è l’avvocatura che tramite il C.N.F. e l’O.C.F. che con due note del 29/9/2022 hanno riaffermato la tesi per cui la norma deve essere interpretata nel senso di riconoscere la agli avvocati facoltà di procedere alla notifica in proprio dell’avviso ex art. 543 c.p.c., “restando la notifica tramite UNEP una mera facoltà“, anche perché “la parte {e solo la parte} viene individuata come soggetto onerato della notifica dell’avviso, che è atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo”

Interessanti sono le prime direttive che arrivano dalle presidenze dei Tribunali che confortano la tesi sostenuta dagli avvocati.

Si segnala la nota del Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Verona del 11/10/2022, in esito a un confronto con tutti i colleghi della sezione, per la quale a fronte dell’opinione ministeriale per cui “l’avviso in questione costituisca atto che si inserisce nella fattispecie, a formazione progressiva, del pignoramento presso terzi”, deve osservarsi che “contro tale tesi milita la considerazione che l’attività dell’Ufficiale Giudiziario, espressamente contemplata dal comma precedente, cessa nel momento in cui, eseguita l’ultima notificazione, questi consegna al creditore l’originale dell’atto di pignoramento, e che l’avviso in questione e la sua notifica sono configurati dalla norma come atti propri del creditore procedente. Non si tratta, del resto, della sola ipotesi in cui l’efficacia del pignoramento è subordinata al compimento di attività posta a carico del creditore procedente: lo stesso art. 543, al comma 4, stabilisce che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore; analoga disposizione è dettata per l’espropriazione mobiliare e per quella immobiliare (artt. 518, comma 6, e 557, comma 3, c.p.c.); l’inefficacia del pignoramento è altresì comminata nell’ipotesi di tardiva presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione (artt. 497 e 562) ed in quella di tardivo deposito della documentazione ipocatastale (art. 567).” Conclude la nota conseguentemente che “la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento di espropriazione presso terzi è incombente a carico dell’avvocato, che potrà a tal fine avvalersi delle varie modalità di notificazione consentite (e quindi anche, ma non necessariamente, a mezzo di Ufficiale Giudiziario).”

Sulla stessa posizione si è schierato il Presidente del Tribunale di Torino che in data 12/10/2022 ha reso noto che l’orientamento seguito dalla sezione esecuzioni è quello di ritenere che il novellato art. 543 cpc,  non richiede che il nuovo adempimento della notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo debba essere fatto esclusivamente a mezzo Ufficiali Giudiziari, con la diretta conseguenza della possibilità che tale incombente possa essere espletato anche a mezzo di notifica in proprio, se a ciò il legale sia espressamente autorizzato, ovvero a mezzo di notifiche via pec ed la sezione le riterrà validamente compiute

Insomma, a fronte di una tesi rigidamente formalistica del Ministero della Giustizia, altamente penalizzante per il creditore, si contrappone una interpretazione sistematica e  -a parere di chi scrive – più aderente al complesso normativo che presiede il processo esecutivo, sostenuta dall’avvocatura e per il momento condivisa dagli uffici giudiziari. La situazione resta confusa e tuttora in divenire, ma l’auspicio è che possa consolidarsi l’opinione che attribuisce agli avvocati la facoltà di eseguire la notifica degli avvisi di cui all’art. 543 cpc senza essere obbligati ad avvalersi dell’ufficiale giudiziario

Lorenzo Ingino

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