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Erroneo riparto spese condominiali: delibera annulabile e non nulla, ricorso inammissibile

Cassazione civile, sezione 6, ordinanza 20009/2022

Ancora una volta la Cassazione è chiamata a pronunciarsi sull’opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali non pagate, stavolta con la complicazione dell’intervenuta cessione dell’immobile ad un nuovo proprietario.

E ancora una volta, la Suprema Corte ribadisce che in tale caso la delibera è annullabile e non nulla, con il conseguente impatto sui termini di impugnazione della delibera stessa.

Il vizio di approvazione del rendiconto, sul quale e’ fondato il decreto ingiuntivo opposto, attiene alla ipotizzata violazione del criterio previsto dalla legge (articolo 63 disp. att. c.c., comma 2, ratione temporis) per la ripartizione delle spese a carico di chi sia subentrato nei diritti di un condomino, in relazione ai contributi dovuti dal dante causa per l’anno in corso e quello precedente e non ancora da lui versati al momento dell’alienazione, assumendo un rilievo indiretto e mediato i vizi delle delibere da cui si era originato il debito del cedente.

Il vizio della delibera per violazione articolo 63 disp. att. c.c., comma 2, attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all’annullabilita’ della stessa, alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839, cosicche’ la relativa impugnazione andava proposta nel termine di decadenza previsto dall’articolo 1137, comma 2, c.c., e poteva essere sindacata dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera solo se sia stata dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, e non in via di eccezione.

Ne consegue l’inammissibilita’ delle censure rivolte dalla ricorrente in ordine alla invalidita’ della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione per cui e’ causa.

Roberto Smedile

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