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Autovelox: multa annullata se la banchina stradale su cui l’apparato è installato non è a norma.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza 22 aprile 2022 n. 12864

Per banchina deve considerarsi uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza; pertanto, essendo la banchina pavimentata elemento comune alle autostrade, alle strade extraurbane e alle strade urbane di scorrimento, essa, per sua natura, si identifica con uno spazio avente questa precipua attitudine e, dunque, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una dimensione tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni, tenuto conto che anche la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso stradale veicolare ininterrotto per lunghi tratti e per la quale si profila, quindi, la medesima necessità di garantire l’esistenza di fasce laterali per approntare – ove si renda necessario – idonee manovre di emergenza.

La banchina fa, dunque, parte della struttura della strada e la sua relativa utilizzabilità, anche per effettuare le suddette manovre, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione assimilabili a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch’essa, in assenza di specifica segnalazione contraria e benché’ non pavimentata, deve suscitare negli utenti – per la sua apparenza esteriore – un affidamento di consistenza e sicura transitabilità (cfr., anche se con riferimento ad ipotesi di ravvisata responsabilità extracontrattuale della P.A. per danni provocati agli utenti per difetto di diligente manutenzione, Cass. n. 5445/2006, Cass. n. 22755/2013 e, da ultimo, Cass. n. 18325/2018).

Da ciò deriva che una banchina di ridottissima larghezza – come quella insistente su “(OMISSIS)” nel Comune di Firenze, per quanto adeguatamente accertato in fatto dal Tribunale di Firenze – non avrebbe potuto considerarsi idonea a svolgere le riportate funzioni ne’ risultando, in generale, rispondente alle caratteristiche imposte dal C.d.S., ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta l’insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come “strada di scorrimento”.

Multa quindi annullata.

Roberto Smedile

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