fbpx

Opposizione a decreto ingiuntivo: ammissibile la domanda nuova dell’opposto

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 24 marzo 2022 n. 9633

Nuovo approccio della Cassazione sull’opposizione a decreto ingiuntivo e sulle domande svolte dall’opposto.

La Cassazione ha stabilito che nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre domande nuove, diverse da quelle poste a fondamento dell’ingiunzione, anche se l’opponente non formula domande né eccezioni riconvenzionali, ma si limita a mirare ad ottenere la riduzione dell’importo dovuto o la declaratoria di non debenza dell’importo dovuto.

Vediamo come la Suprema Corte è arrivata a questa conclusione.

Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale di questa  Corte,  l’opposizione  a   decreto  ingiuntivo  dà  luogo  ad  un ordinario giudizio  di cognizione,  nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione  sostanziale  di  attore,  mentre  solo  l’opponente,  il   quale assume   la   posizione   sostanziale   di   convenuto   e   ha  l’onere   di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei  fatti  posti  a   fondamento  della  domanda   o  l’esistenza  di  fatti estintivi   o   modificativi   di   tale   diritto,   può   proporre   domanda riconvenzionale  (Sez.  2,  n.  6091  del  4.3.2020,  Rv.  657127  – 02; Sez.  3, n.  21245  del  29.9.2006,  Rv.  593890  – 01;  Sez.  2, n.  7571 del  30.3.2006,  Rv.  588997  – 01).

Di  conseguenza,  il  convenuto  opposto,  proprio  perché  riveste la   posizione   sostanziale  di   attore,   non  può  avanzare  domande diverse  da  quelle   fatte  valere  con   il   ricorso  monitorio;   l’unica eccezione sussiste nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si  venga  a  trovare, a  sua volta, nella posizione  processuale  di convenuto,  al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte,     mediante     la     proposizione    (eventuale)     di     una reconventio  reconventionis.

È evidente che la richiesta dell’attore opponente volta a ridurre l’entità della somma ingiunta dovuta non integra   affatto una domanda riconvenzionale e neppure una eccezione riconvenzionale, visto che mira soltanto a ridurre l’importo del dovuto, senza ampliare in alcun modo il thema decidendum.

Tale  sistema  è sì  preordinato  alla  prioritaria  cristallizzazione del thema decidendum con l’obiettivo pubblicistico di garantire un processo rapido e concentrato,  esente da arresti  e ritorni  all’indietro, ma non può trascurare l’interdipendenza delle attività difensive dei contendenti  anche  al fine  di  prevenire  situazioni  di  pregiudizialità rispetto  ad  altri  giudizi  successivamente  introdotti  che finirebbero con il  ritardare e condizionare l’iter processuale,  come avverrebbe se l’attore fosse costretto, anziché proporre la riconvenzionale conseguenziale, a  instaurare  altro separato  giudizio.

Diversamente opinando, si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla organizzazione dell’art.  183  cod.proc.civ., nell’ambito  di   una  logica   deontica  fine  a   sé  stessa,   intesa  ad inquadrare e  regolamentare permessi,  obblighi e divieti con l’unica preoccupazione che siano certi  i confini  tra  quel  che si  può, quel  che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito della funzionalità dell’intero  processo e dei suoi  valori  fondanti.

L’opinione  maturata  dal Collegio è che il  convenuto  opposto possa proporre una domanda  riconvenzionale,  legittima in quanto riconducibile alla stessa vicenda  sostanziale,  nel  solco tracciato dalla  giurisprudenza delle  Sezioni  Unite,  anche  quando  l’attore  opponente  non  abbia proposto  una domanda  riconvenzionale  propriamente  detta richiedendo una pronuncia ampliativa  del thema decidendum ma si sia limitato a  chiedere  il  rigetto della domanda  accolta con il  decreto opposto  con la proposizione  a  tal  fine di eccezioni  in senso stretto.

Dal ragionamento che precede, si arriva al principio di diritto seguente: in tema di opposizione a  decreto  ingiuntivo  il  convenuto  opposto  può  proporre  con  la comparsa  di  costituzione  e risposta  tempestivamente depositata una  domanda nuova,   diversa  da  quella  posta  a  fondamento  del ricorso per decreto ingiuntivo,  anche nel caso in cui  l’opponente non abbia  proposto  una domanda  o un ‘eccezione  riconvenzionale  e sia limitato  a  proporre eccezioni  chiedendo  la  revoca   del  decreto opposto,  qualora  tale domanda  si riferisca alla  medesima  vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

Roberto Smedile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scroll to Top