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Spese ordinarie e straordinarie in Condominio: prescrizione diversa per spese diverse

Corte d’Appello di Palermo Sentenza n. 2050/2021

Le spese condominiali sono di due tipi: quelle ordinarie, che servono per la normale gestione dell’edificio e dei suoi servizi, dovute mensilmente sulla base del bilancio preventivo; quelle straordinarie, dovute una tantum, nelle ipotesi in cui occorra eseguire lavori di manutenzione o riparazioni che non rientrano nell’ordinaria amministrazione.

Le prime (ordinarie) si prescrivono in cinque anni (art, 2948 c.c.), mentre le seconde (straordinarie) si prescrivono in dieci anni perché non hanno carattere ciclico, sicché si applica l’art. 2946 c.c.

Il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condòmini si cristallizzano nel tempo, incuse le morosità pregresse, e diventano esigibili in ogni tempo.

Ove per più di dieci anni il Condominio non abbia tenuto assemblee di approvazione dei conti, ovvero non abbia inserito nei rendiconti alcune voci, il credito relativo si prescrive.

Roberto Smedile

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