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tribunale dell’unione europea, Green Pass legittimo: nessun ostacolo alla libera circolazione

Tribunale Unione europea Sentenza 29 ottobre 2021 n. 527/21

Per facilitare l’esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno deciso di istituire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione in relazione alla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), la cui causa è la SARS-CoV-2. Detto quadro comune dovrebbe agevolare, ove possibile, sulla base di prove scientifiche, la graduale revoca delle restrizioni da parte degli Stati membri in modo coordinato, tenuto conto della revoca delle restrizioni all’interno del loro territorio.

A tal fine il Parlamento e il Consiglio hanno adottato, il 14 giugno 2021, il regolamento (UE) 2021/953, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2021, i ricorrenti hanno proposto un ricorso volto, in particolare, all’annullamento totale o parziale del regolamento impugnato.

Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2021, i ricorrenti hanno proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, in cui chiedono che il presidente del Tribunale voglia:

  • in via pregiudiziale immediata e provvisoria, sospendere l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento impugnato;
  • in via principale, annullare il regolamento impugnato nella sua interezza;
  • in via principale alternativa, annullare l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento impugnato;
  • in subordine, per contemperare le esigenze concrete delle parti, modificare parzialmente il regolamento impugnato prevedendo, in sostituzione del suo articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), l’obbligo, per il rilascio del certificato COVID digitale dell’UE, per ciascun cittadino dell’Unione, di sottoporsi, nelle situazioni indicate in tale regolamento, al tampone salivare e, in caso di risultato positivo di quest’ultimo, di attenersi, per l’effettiva verifica di un caso confermato di SARS-CoV-2 di Covid-19, ai protocolli dettati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui la violazione del loro diritto alla libertà di circolazione, qualora non si sottopongano a trattamenti medici invasivi contrari alla loro volontà, comporterebbe una limitazione diretta della loro libertà personale, quale prevista dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché della loro libertà professionale e del loro diritto al lavoro, quali previsti dall’articolo 15 della medesima, si deve constatare anzitutto che il possesso dei certificati previsti dal regolamento impugnato non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 6, di tale regolamento.

Inoltre, i ricorrenti non producono nessun elemento che consenta di concludere che il regolamento impugnato abbia causato un peggioramento delle loro condizioni di spostamento rispetto alla situazione esistente prima della sua entrata in vigore. In effetti, il regolamento impugnato mira proprio a facilitare l’esercizio del diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione durante la pandemia di COVID-19 mediante la creazione di un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID digitali dell’UE.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo il quale la violazione dei loro diritti fondamentali avrebbe causato loro danni materiali, occorre ricordare che, salvo circostanze eccezionali, un danno di carattere economico non può essere considerato irreparabile o anche solo difficile da riparare dato che, come regola generale, esso può costituire oggetto di un successivo risarcimento finanziario (v. ordinanza del 2 ottobre 2019, FV/Consiglio, T-542/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:718, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

Vero è che, anche in caso di danno di carattere puramente pecuniario, un provvedimento provvisorio si giustifica ove risulti che, in mancanza di tale provvedimento, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere a repentaglio la propria sopravvivenza finanziaria, poiché non disporrebbe di una somma che dovrebbe normalmente permetterle di far fronte a tutte le spese indispensabili per sopperire ai propri bisogni elementari sino al momento in cui intervenga una pronuncia sul ricorso principale (v. ordinanza del 2 ottobre 2019, FV/Consiglio, T-542/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:718, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

Tuttavia, per poter valutare se il danno lamentato presenti un carattere grave e irreparabile e giustifichi quindi la sospensione, in via eccezionale, dell’esecuzione dell’atto impugnato, il giudice del procedimento sommario deve disporre, in ogni caso, di indicazioni concrete e precise, suffragate da documenti dettagliati che dimostrino la situazione finanziaria della parte che chiede il provvedimento provvisorio e consentano di valutare le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancanza dei provvedimenti richiesti [v. ordinanza del 27 aprile 2010, Parlamento/U, T-103/10 P(R), EU:T:2010:164, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

Orbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno omesso di fornire informazioni concrete e precise, suffragate da documenti certificati dettagliati.

Di conseguenza, in tali condizioni, il giudice del procedimento sommario non è in grado di valutare se il presunto danno possa essere qualificato grave e irreparabile.

Inoltre, quanto all’affermazione dei ricorrenti, secondo la quale la violazione dei loro diritti fondamentali infliggerebbe loro danni morali in modo diretto e immediato, basti ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, anche ipotizzando che i suddetti danni siano effettivamente provocati dal regolamento impugnato, l’annullamento di quest’ultimo al termine del procedimento principale costituirebbe un risarcimento adeguato del danno morale lamentato (v., in tal senso, ordinanza del 20 luglio 2016, Direttore generale dell’OLAF/Commissione, T-251/16 R, non pubblicata, EU:T:2016:424, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che il presunto danno morale non può essere considerato irreparabile.

Da tutto quanto precede risulta che la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta in assenza di prove a dimostrazione dell’urgenza, che spettava ai ricorrenti produrre, senza che sia necessario esaminare la sua ricevibilità, pronunciarsi sul fumus boni iuris o effettuare una ponderazione degli interessi.

Roberto Smedile

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