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Se il matrimonio salta, i doni nuziali vanno restituiti (anche gli immobili)

Cassazione Civile n. 29980 del 25 ottobre 2021

Il Promesso Sposo convenne l’allora fidanzata dinanzi al tribunale ed espose che, a seguito di un anteriore preliminare, era intervenuta nell’anno 2004, la compravendita di un appartamento. Codesta era però da qualificare come donazione indiretta da parte di esso Promesso Sposo alla fidanzata, connessa alla promessa di matrimonio con la stessa scambiata fin dall’anno 2002. Poiché la promessa non era andata a buon fine, malgrado l’avvenuta fissazione della data delle nozze, il fidanzato chiese che il Tribunale pronunciasse la revoca dell’atto ai sensi dell’art. 80 cod. civ.

Il Tribunale respinse però la domanda così argomentando: l’art. 80 cod. civ. riguarda i doni e suppone una fattispecie di liberalità d’uso (art. 770 cod. civ.), non necessitante di forma solenne; va escluso che nell’alveo della norma possano rientrare gli immobili, anche nell’ottica della donazione indiretta, perché la donazione immobiliare, alla quale gli artt. 782 e 783 cod. civ. riservano la forma pubblica, non può esser considerata, in base alla consuetudine sociale, una liberalità d’uso.

La decisione, impugnata dal Promesso Sposo, è stata confermata dalla corte d’appello.

La Cassazione, invece, ha stabilito che i doni prenuziali di cui all’art. 80 sono vere e proprie donazioni, con conseguente possibile concorrenza di previsioni regolative secondo i casi individuate nella suddetta norma e negli artt. 769 e seg. cod. civ.

La Suprema Corte ha riconosciuto che i doni tra fidanzati non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituiscono – appunto – vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice (Cass. n. 1260-94). Fermo restando, naturalmente, che la eventuale modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante (v. pure Cass. n. 7913-01), fa sì che, in taluni specifici casi, il trasferimento possa perfezionarsi legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera traditio.

Proprio il mancato verificarsi del matrimonio rende, invece, restituibili tutti i beni donati dalle parti durante il fidanzamento quale presupposto in vista di un matrimonio che poi non è stato contratto.

La dottrina classica ha condivisibilmente messo in luce come la ratio della norma consista nella tutela di una presupposizione, tale essendo quella incentrata sul futuro matrimonio che imprime la specifica destinazione ai beni donati “a causa della promessa”.

Quel che dunque rileva, ai fini dell’azione restitutoria, è in casi simili sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto che tra le parti è intercorsa una promessa in tal senso, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questa.

È opportuno chiarire in tale prospettiva che la sorte della donazione indiretta non coinvolge altri che le parti da essa donazione direttamente interessate.

Di tanto costituisce base il tradizionale indirizzo della Suprema Corte, formatosi sul tema del preliminare di vendita immobiliare in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato.

Per il contratto preliminare è stato affermato che qualora in esso la qualità di promissario acquirente e di possessore in via anticipata del bene da trasferire venga assunta da persona diversa da quella che provvede al versamento del corrispettivo, e qualora il patto sia ricollegabile a un accordo trilaterale rivolto a conseguire, con la partecipazione del promittente venditore, una donazione indiretta in favore di detto promissario da parte di chi esegue il pagamento, il sopravvenuto venir meno della causa donandi (tipica della donazione fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) determina la caducazione della suddetta attribuzione patrimoniale, e quindi anche del diritto di godere il bene in vista della stipulanda compravendita definitiva, ma non incide sull’efficacia del rapporto fra il promittente venditore ed il donante, il quale viene a porsi nella qualità di effettivo promissario (così Cass. n. 171-86).

Traslato nell’ambito della compravendita definitiva, l’insegnamento sta a indicare che il venir meno della causa donandi comporta l’inefficacia solo nel rapporto interno che lega il donante al donatario, non anche invece in quello tra il venditore e l’acquirente sostanziale del bene. La conclusione rileva nel senso che, in termini effettuali, la restituzione di cui parla l’art. 80 cod. civ. dovrà essere attuata, in questa prospettiva, mediante retrocessione dell’immobile in capo al donante, da identificare quale parte acquirente in senso sostanziale.

Il principio sancito dalla Corte Suprema è dunque il seguente:

  • i doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 cod. civ., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette;
  • anche in questa eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo;
  • tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull’efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

Roberto Smedile

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