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Potestà genitoriale ridotta se la madre si oppone ai vaccini

Scatta la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Tribunale Milano Sezione 9 Civile Sentenza 2 settembre 2021

Interessante provvedimento del Tribunale di Milano sulla vaccinazione in favore dei minori.

Il ricorrente ha allegato che la ex moglie si oppone a somministrare alla figlia di anni 11 i vaccini obbligatori per legge ed anche altri vaccini non obbligatori ma certamente utili per la tutela della sua salute e che anche si oppone ad effettuare i tampone molecolari per la diagnosi del Covid -19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche.

Il Tribunale ha rilevato che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;

b) anti-difterica;

c) anti-tetanica;

d) anti-epatite B;

e) anti-pertosse;

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.

… per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-morbillo;

b) anti-rosolia;

c) anti-parotite;

d) anti-varicella.

Dunque, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall’art. 32 Cost.), anche l’interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell’esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore (sul punto, ad esempio, ordinanza n. 262 del 2004).

La Corte Costituzionale poi ricorda che gli obblighi vaccinali non sono certo una novità essendo previsti fin dal secondo scorso.

Il primo è stato introdotto nel 1888 per arginare la diffusione del vaiolo poi abolito nel 1979 per eradicazione nel modo della malattia, poi sono divenute obbligatorie le vaccinazioni generali per la popolazione in età pediatrica: legge 6 giugno 1939, n. 891 (Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica), legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), legge 27 maggio 1991, n. 165 (Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B). Verso la fine degli anni novanta, in concomitanza con l’accentuarsi di una più spiccata sensibilità per i diritti di autodeterminazione individuale anche in campo sanitario, sono state privilegiate le politiche vaccinali basate sulla sensibilizzazione, l’informazione e la persuasione, piuttosto che sull’obbligo, garantendo comunque che tutte le vaccinazioni fossero oggetto di offerta attiva, rientrassero nei livelli essenziali delle prestazioni e fossero somministrate gratuitamente a tutti i cittadini secondo le cadenze previste dai calendari vaccinali.

Tuttavia, illustra la Corte, negli anni più recenti, si è assistito a una flessione preoccupante delle coperture, alimentata anche dal diffondersi della convinzione che le vaccinazioni siano inutili, se non addirittura nocive: convinzione, si noti, mai suffragata da evidenze scientifiche, le quali invece depongono in senso opposto. In proposito, è bene sottolineare che i vaccini, al pari di ogni altro farmaco, sono sottoposti al vigente sistema di farmacovigilanza che fa capo principalmente all’Autorità italiana per il farmaco (AIFA).

Anche per essi, come per gli altri medicinali, l’evoluzione della ricerca scientifica ha consentito di raggiungere un livello di sicurezza sempre più elevato, fatti salvi quei singoli casi, peraltro molto rari alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, nei quali, anche in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione può determinare conseguenze negative. Per tale ragione l’ordinamento reputa essenziale garantire un indennizzo per tali singoli casi, senza che rilevi a quale titolo – obbligo o raccomandazione – la vaccinazione è stata somministrata (come affermato ancora di recente nella sentenza n. 268 del 2017, in relazione a quella anti-influenzale). Anzi, paradossalmente, proprio il successo delle vaccinazioni, induce molti a ritenerle erroneamente superflue, se non nocive: infatti, al diminuire della percezione del rischio di contagio e degli effetti dannosi della malattia, in alcuni settori dell’opinione pubblica possono aumentare i timori per gli effetti avversi delle vaccinazioni.

Si legge nella sentenza del giudice delle leggi in commento che nel corso dell’istruttoria legislativa compiuta sul disegno di legge di conversione, l’Ufficio regionale europeo dell’OMS ha espresso preoccupazione per la situazione italiana corrente, con riguardo alle malattie prevenibili mediante vaccino e, in particolare, al morbillo, nonché alla tendenza delle coperture vaccinali a ristagnare o regredire.

Manifestamente infondata appare anche la questione di legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali con la normativa a tutela della privacy, peraltro solo confusivamente allegata dalla resistente, non essendo ravvisabile un collegamento tra obbligo vaccinale e violazione della privacy.

Quanto alla domanda di padre di essere autorizzato a prestare, senza necessità del consenso materno, l’assenso affinché la figlia possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da d.l. 73/2017 conv. in l. 119/2017 si osserva quanto segue. La domanda è fondata e deve essere accolta.

Come già anticipato con il decreto di fissazione di udienza, la legge dello Stato impone ai minori di età, compresa tra zero e sedici anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, obbligatoriamente e gratuitamente le seguenti vaccinazioni

anti-poliomielitica;

anti-difterica;

anti-tetanica;

anti-epatite B;

anti-pertosse;

anti-Haemophilus influenzae tipo b

anti-morbillo;

anti-rosolia;

anti-parotite;

anti-varicella.

da effettuarsi in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita.

L’art. 2 della normativa in esame dispone che solo l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del DM sanità 15.12.1990, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

Ai sensi dell’art. 3 della legge in commento le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

A rafforzare l’obbligo vaccinale il legislatore ha sanzionato l’omissione prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Essendo questo il quadro normativo in vigore non può essere dubbio che le vaccinazioni sopra elencate debbano essere eseguite e che l’obbligo possa rimanere inadempiuto solo nel caso di documentate condizioni cliniche del minore in relazione alle quali la vaccinazione possa costituire un pericolo per la salute.

La madre nulla ha allegato in ordine alle condizioni di salute della figlia, né ha riferito di avvenute immunizzazioni.

Pertanto, nel rispetto della normativa di legge ed a tutela della salute della minore nonché della salute pubblica ed in continuità all’orientamento di questo Tribunale (ex multis rg. 67944/15 ordinanza 8.12.2018; vg. 10506/18 decreto 15.11.2018; vg.40058/20 ordinanza 26.2.2021; si veda anche Corte Appello Napoli decreto 30/08/2017 pubblicato il 24/10/2017) deve essere autorizzato il padre a provvedere in autonomia e quindi anche senza il consenso della madre, alla effettuazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge da somministrare alla minore secondo un programma vaccinale di recupero come predisposto dal Centro vaccinale competente per territorio.

Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato, anche a fronte di dissenso materno, a far somministrare alla figlia anche le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d’età o comunque secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento: anti-HPV e anti-meningococcica ACWY135 ed a far effettuare a Figlia, tutte le volte che sia necessario, il tampone “anti-Covid” (tampone molecolare rino-orofaringeo ovvero test antigenico molecolare rapido).

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Quanto ai vaccini facoltativi ma raccomandati si evidenzia che il DL 73/2017 convertito nella legge 119/2017 all’art. 1-quater prevede che

“Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-meningococcica B;

b) anti-meningococcica C;

c) anti-pneumococcica;

d) anti-rotavirus.

Si tratta ai vaccini raccomandati dalla scienza medica internazionale a tutela della salute della popolazione tanto che l’Italia ha ritenuto di prevedere la gratuità della somministrazione ed includerli nei LEA (livelli essenziali di assistenza pubblica). Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella decisione sopra riportata “nella pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo. In quest’ottica, pur senza obbligatorietà, l’autorevolezza propria del consiglio medico e gli studi medico scientifici inducono a ritenere opportuno che le suddette vaccinazioni vengano somministrate.

Quanto al vaccino anti HPV si rimanda al documento della OMS del 2014 (Comprehensive Cervical Cancer Control) che chiarisce trattarsi di malattia responsabile di migliaia di decessi l’anno che contiene tra le principali indicazioni quella di vaccinare le ragazze tra i 9 e i 13 anni d’età con due dosi di vaccino. Per le altre vaccinazioni raccomandate si vedano le indicazioni del Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) oltre che i recenti Piani Nazionali di Prevenzione Vaccinale.

I tamponi “anti-Covid” (test molecolare, test antigenico rapido, test sierologico tradizionale o rapido, test salivare) oggi presenti sul mercato sono strumenti validati a livello internazionale per fare diagnosi di infezione da Covid -19. La diagnosi è utile sia al singolo (lo identifica e ne permette la presa in carico), sia alla collettività (utile nel circoscrivere tempestivamente l’infezione, evitando la rapida diffusione nella società). Si tratta di test poco o nulla invasivi. La necessità dei tamponi è variegata e soggetta a variazioni a seconda della situazione epidemiologica e del tipo di attività e pertanto è necessario che Figlia possa effettuare il tampone più adatto se richiesto per la frequenza scolastica, per viaggiare, per esercitare sport, per attività culturali, di formazione, di istruzione, in sostanza per tutte le attività nella quali ella può esprimere la propria personalità.

Le obiezioni della madre alle vaccinazioni facoltative ed ai tamponi sono, ancora una volta, frutto di opinioni personali, ispirate da soggetti non riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, in parte proposte in modo fuorviante, ovvero basate su notizie non veritiere (es. la posizione della Svezia rispetto ai tamponi: si veda sito della ambasciata italiana in Svezia e raccomandazioni per viaggiare dalla Italia alla Svezia previo green pass o tampone).

Quindi deve autorizzarsi il padre a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, a far somministrare alla figlia le vaccinazioni raccomandate di cui all’art. 1-quater della legge del 2017 e di quelle previste nei Lea, secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento.

Deve altresì autorizzarsi il padre a far effettuare alla figlia, tutte le volte che sia necessario, il tampone “anti-Covid” (test molecolare, test antigenico rapido, test sierologico tradizionale o rapido, test salivare).

Il ricorrente ha chiesto altresì di essere autorizzato di potere valutare in autonomia, senza l’adesione materna, l’opportunità di far effettuare alla figlia minore la vaccinazione anti-Covid 19, da somministrarsi, eventualmente, quando la stessa avrà compiuto il 12° anno d’età. Anche tale domanda è fondata e deve essere accolta.

Preliminarmente si sottolinea che detta domanda, svolta alla udienza del 21.7.2021, nel contraddittorio delle parti, è ammissibile: trattasi di domanda che, pur non contenuta nel ricorso, scaturisce della stessa posizione espressa dai genitori nel ricorso e nella comparsa di costituzione rispetto alla salute della figlia e quindi si sostanzia in un legittimo ampliamento della domanda introduttiva; inoltre è stato dato termine per memoria difensiva alla parte resistente così garantendo il diritto di difesa.

La posizione espressa dalla resistente sulla pandemia che sta affliggendo tutto il mondo è della stessa natura di quella espressa in relazione alle malattie infantili contrastate dalle vaccinazioni obbligatorie o raccomandate di cui sopra, poggiata su concezioni personali, suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica internazionale.

Secondo la madre quest’ultima non sarebbe vera scienza ma solo una subcategoria “promossa dalla politica, dai media, e dal multi miliardari che la controllano”. Il vaccino sarebbe solo sperimentale e la sua sperimentazione sarebbe addirittura in contrasto con il codice di Norimberga (che contiene i principi essenziali per la sperimentazione medica su soggetti umani, messi a punto nel 1947 nell’ambito del processo contro i crimini di guerra nazisti). Inoltre il Covid 19 sarebbe una malattia influenzale, scarsamente letale, resa più aggressiva dalla omissione da parte governativa di cure e terapie tempestive, nonché dalla limitazione delle attività fisiche e all’aria aperta, visto che l’aria chiusa, stagnante e viziata, nonché l’utilizzo di mascherine che limitano l’espulsione delle tossine e diminuiscono l’apporto di ossigeno, minando le condizioni fisiche e psicologiche, avrebbero compromesso il sistema immunitario delle persone, indebolendo ulteriormente i soggetti fragili. Infine, i numeri relativi alle morti di Covid 19 sarebbero dovuti all’aver ascritto a ciò qualsiasi causa di morte di persone -a qualsiasi titolo (anche post mortem)- ritenute o rinvenute positive (pag 5 e 6 memoria del 2.9.2021). I vaccini anticovid sarebbero un fallimento, in quanto inefficaci e altamente pericolosi e l’efficacia reale ed assoluta dei vaccini sarebbe pari all’1,1% (doc 36). Alla scorsa udienza la madre ha dichiarato: “Ci sono cure che consentono di guarire dal Covid non tradizionali”, assunto smentito dalle attuali conoscenze scientifiche. Concludendo, nella memoria difensiva del 2.7.2021, la madre ha affermato l’insussistenza totale di qualsivoglia presupposto per l’imposizione del vaccino anti Covid-19 in capo alla minore , essendo i benefici, individuali e collettivi, del tutto inesistenti, e, per contro, sussistendo gravissimi rischi per la vita, la salute e l’incolumità della minore stessa.

Tali oltranzistiche posizioni, che non esprimo dubbi ma assolute certezze in relazione ad una malattia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla madre, ha causato oltre 4.500.000 morti nel mondo ed oltre 220.000.000 casi confermati dall’inizio della pandemia (dati OMS come da www.salute.gov.it) e di un vaccino che è stato ritenuto efficace e sicuro nei Paesi del modo tanto che fino al settembre del 2021 sono state somministrate oltre 5 milioni di dosi, denunciano una presa di posizione oppositiva e aprioristica nei confronti della scienza internazionale che non può che essere frutto di ideologie estremistiche. Altro sarebbe esprimere perplessità e timori, certamente comprensibili allorché ci si imbatte in questioni che attengono alla salute nostra e dei nostri figli, ma la madre non si pone nell’ottica di un legittimo confronto tra genitori sulla opportunità di somministrare il vaccino anti Covid alla figlia allorché avrà compiuti 12, ma vi si oppone, assolutamente e definitivamente. Trascura del tutto, la madre, di considerare le autorizzazioni alla vaccinazione anti Covid 19 ai bambini dai 12 anni che provengono dall’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) e dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) che ne hanno approvato l’uso sulla base dei dati disponibili che dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età e consentono di definire gli effetti indesiderati “generalmente lievi o moderati” e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della vaccinazione.

Trascura di valutare le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12: “I ragazzi hanno la possibilità di essere vaccinati dai 12 anni in su e da pediatra ribadisco in maniera assolutamente ferma, convinta e determinata che devono essere vaccinati prima di tutto per proteggere loro stessi, poi per proteggere tutte le persone con cui entrano in contatto e per poi dare continuità alla didattica in presenza”. E non valuta a dovere, la MADRE, le esortazioni che Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso nel senso che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola. Neppure riflette sulla doverosità sociale ed etica della vaccinazione come ribadito dal Presidente della Repubblica (discorso pronunciato a Rimini il 20.8.2021). Vi si oppone tout court, giudicando la presente azione intentata dal padre a tutela della salute della figlia solo strumentalmente diretta a perseguire un unico e diverso obiettivo: “l’annichilimento più totale” della sua persona, un ennesimo tentativo di “imporre il proprio volere sul prossimo” (comparsa di costituzione pag.3).

Ritiene pertanto il Tribunale che la posizione espressa dalla madre sia di grave pregiudizio per la salute della figlia minore.

La madre, contraria a tutti i vaccini, senza possibilità di apertura alcuna, a causa delle proprie oltranzistiche e negazionistiche posizioni rispetto ai vaccini tutti ed alla pandemia in corso, ha negato alla figlia la possibilità di ricevere le vaccinazioni sia obbligatorie per legge sia raccomandate dagli organi della sanità pubblica del nostro Paese esponendola al rischio di contrarre le gravi malattie che quei vaccini tendono a scongiurare. Inoltre, come da sue stesse parole, ha contravvenuto alle prescrizioni di legge legate al lockdown atteso che ha portato la figlia nel ristorante di un amico con presenti altre 10 persone (il padre ha riferito che si trattava di una riunione di no vax), mettendo in pericolo, anche in questo modo, la salute della figlia e, da ultimo, rifiuta ogni valutazione sulla opportunità di somministrare alla figlia il vaccino anti Covid quando raggiungerà l’età consentita.

Detti comportamenti impongo al Tribunale di intervenire a tutela della salute della minore, non solo autorizzando il padre ad assumere le decisioni relative, ma anche, conseguentemente, limitando la responsabilità genitoriale materna in relazione alle questioni di salute della figlia relative ai profili oggetto del presente giudizio. In particolare, quanto al vaccino anti Covid 19, ella si è mostrata assolutamente oppositiva e tetragona ad ogni raccomandazione sanitaria, a valutare ogni nuovo approdo della scienza ufficiale, sempre in divenire, che possa essere efficace nella lotta alla pandemia da Sars – CoV – 2.

Conseguentemente il padre deve esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia anche per la suddetta questione valutando, alla luce dei risultati della ricerca scientifica, delle autorizzazioni degli enti regolatori, delle norme di legge e delle raccomandazioni del pediatra che segue la minore, se sia necessario o opportuno somministrare il vaccino anti Covid 19 a figlia al compimento del suo dodicesimo anno di età.

La madre si è dichiarata anche contraria alla mascherina: “perché quelle che sono utilizzate non fanno da barriera al Covid e comportano una minore capacità d respirare ossigeno e non consentono di interagire con la mimica facciale e quindi causano un danno e livello psicologico”, così di fatto ostacolando l’ingresso a scuola della figlia visto che le mascherine sono obbligatorie per gli studenti che non abbiano il green pass, e comunque esponendo, ed avendo esposto dall’inizio della pandemia, la minore al rischio contagio in caso di assembramenti.

Deve quindi disporsi che figlia utilizzi la mascherina necessaria a limitare la possibilità di contagio in tutte le situazioni imposte dalla legge e comunque in caso di assembramento, delegando il padre che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla minore in ordine alle questioni vaccinali e relative alla pandemia da Covid 19 ad adoperarsi affinché tale prescrizione sia rispettata.

L’accoglimento delle domande svolte dal padre impongono, come detto, di concentrare in capo al padre, che si è mostrato attento alla tutela dell’interesse della figlia minore, la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni oggetto del presente provvedimento (vaccini, tamponi, mascherine) con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale della madre.

Come già sopra ampiamente argomentato e come anche evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata, l’interesse del minore, nelle questioni di salute, deve essere perseguito anche contro la posizione dei genitori che, in nome di proprie convinzioni personali, non suffragate da alcuna evidenza scientifica, impongano ai figli scelte errate sul presupposto della affermazione del principio di autodeterminazione che non può essere invocato quando sia in gioco la salute di minori, privi della possibilità di decidere in proprio.

Vista la posizione di totale rifiuto della madre, dovrà la stessa essere ammonita ex art. 709 ter c.p.c. a non ostacolare il percorso vaccinale di figlia, le scelte del padre in ordine al vaccino anti Covid-19, l’effettuazione dei tamponi ogni volta che sia necessario e l’utilizzo della mascherina.

Vista la necessità di assicurare il rispetto delle presenti prescrizioni si dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio al Giudice tutelare in sede.

La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato in relazione all’ipotesi di cui all’art. 96 c.p.c. che la colpa grave sussiste quando la parte omette di osservare la minima diligenza nella preliminare verifica dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale e/o per la resistenza alle altrui domande: diligenza che dovrebbe consentire di avvedersi dell’infondatezza della propria pretesa e/o della propria linea difensiva e di prevedere, con giudizio ex ante, le conseguenze dei propri atti (Cass. Sez. VI ordinanza 11.2.2014 n. 3003, Cass. Sez. VI ordinanza 30.11.2012 n. 21570). Da ultimo il Supremo Collegio ha ritenuto che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 3830/21, 20018/20).

Invero, l’art. 96 comma 3 c.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori o del tutto strumentali, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, come affermato anche dalla Corte Costituzionale secondo cui l’art. 96 comma 3 c.p.c. istituisce un’ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l’offesa arrecata anche alla giurisdizione (Corte Cost. sentenza 23 giugno 2016 n. 152).

La resistente, costituendosi, si è opposta alle vaccinazioni ex lege 2017 malgrado già nel decreto di fissazione del ricorso introduttivo ne sia stata sottolineata la obbligatorietà e sia stata indicata la linea, peraltro imposta dalla legge, adottata da questo Tribunale. La resistente, costituendosi, ha chiesto il giudizio incidentale di costituzionalità delle norme di cui alla legge sui vaccini del 2017 già valutata dalla Corte Costituzionale con recente sentenza del 2018.

La resistente, costituendosi, ha svolto domanda di affidamento esclusivo senza alcuna valida motivazione (si rimanda a quanto sopra rilevato). Si ricorda che ai sensi dell’art. 337 quater co. 2 c.c. se la domanda risulta manifestamente infondata il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini dalla determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’art. 96 del codice di procedura civile.

La resistente ha svolto in via riconvenzionale una domanda inammissibile come sopra già indicato.

La resistente si è costituita in giudizio depositando una comparsa di 103 pagine per opporsi alle vaccinazioni di cui alla legge del 2017 ed all’uso del tampone, tra l’altro lamentando la violazione del diritto di difesa e chiedendo un ulteriore termine per meglio argomentare con rinvio della udienza.

La mancata concisione degli atti di parte non risponde alle Linee Guida approvate in data 18.3.2019 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dell’Osservatorio della giustizia civile di Milano (modello disponibile sul sito www.tribunale.milano.it). Il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali esprime un principio generale del diritto processuale civile e rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale dettato dall’obiettivo di un processo celere, ispirato al contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all’art. 111, co. 2 Cost., il cui mancato adempimento rischia, inoltre, di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni, sottoposte all’attenzione del giudice. La Corte di Cassazione si è espressa sulla opportunità della sinteticità e chiarezza degli atti del processo evidenziando che l’ampiezza degli atti di parte -pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità-, già collide con l’esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall’obiettivo di un processo celere e quando non sia proporzionale alla complessità giuridica o all’importanza economica delle fattispecie affrontate, si risolve in un’inutile sovrabbondanza (cfr. Cass. Civ. n. 21297/16; Cass. Civ. 11199/12 e Cass. Civ. 17698/14. CNF 27/05/2013, n. 839).

La legge impone atti processuali sintetici e chiari: art. 3, 2° co, D.Lgs. 02/07/2010, n. 104; art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.; art. 16 bis co. 9 octies del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge 221/2012 per il quale “Gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematica sono redatti in maniera sintetica”. Si richiama anche la lettera del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 17 giugno 2013 ove, riferendosi alla disciplina processuale che regola il contenuto dei provvedimenti giudiziali (che devono contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”: art. 132, 2° co., n. 4 c.p.c.), ne deduce che un “siffatto tipo di sentenza, caratterizzato da “chiarezza” e “sinteticità” presuppone necessariamente analoghe caratteristiche negli atti di parte, ponendosi in conformità rispetto ad indirizzi già presenti sia in ambito sovranazionale che in ambito nazionale – si vedano in merito le istruzioni pratiche per la instaurazione del procedimento nel sito della Corte Europea dei diritti dell’Uomo – CEDU, che considera il caso in cui il ricorso ecceda le 10 pagine ‘eccezionale’ ed impone al ricorrente di contestualmente presentare un breve riassunto dello stesso).

Conclusivamente ritiene il Tribunale che la madre abbia adottato un comportamento processuale che integra la fattispecie di cui all’art. 96 co. 3 c.p.c. e che debba essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata che si ritiene di ragionevolmente quantificare, viste le tabelle di questo Tribunale edizione 2018 (pubblicate sul sito dell’Osservatorio giustizia civile di Milano) e le pronunce della Suprema Corte in somma pari a quella delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. n. 26435 del 20/11/2020, n. 17902 del 04/07/2019, n. 22258/20).

Il Tribunale ha quindi autorizzato il padre

  • a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, alla effettuazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie ex DL 73/2017 convertito con modifiche con legge 219/2017 da somministrare alla figlia minore FIGLIA secondo un programma vaccinale di recupero come predisposto dal Centro vaccinale competente per territorio,
  • a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, alla effettuazione delle vaccinazioni facoltative raccomandate dall’art. 1-quater del DL 73/2017 convertito con modifiche con legge 219/2017 e previste dai LEA da somministrare alla figlia minore al compimento del 12° anno d’età, secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento,
  • a far effettuare alla figlia, senza il consenso della madre, tutte le volte che sia necessario, il tampone “anti-Covid” (nelle forme del test molecolare, test antigenico rapido, test sierologico tradizionale o rapido, test salivare secondo la necessità del caso),
  • a valutare, in autonomia, senza l’accordo della madre, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge, le raccomandazioni del pediatra che segue la minore, se sia necessario o anche solo opportuno somministrare il vaccino anti Covid 19 alla figlia minore, provvedendo di conseguenza.

Roberto Smedile

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