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Notifica nulla alla P.A. se eseguita ad un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nel Reginde

Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 15 settembre 2021, n. 24948

Importante decisione della Cassazione sulla notifica eseguita a mezzo PEC di atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione.

In sintesi, la Provincia di Brindisi aveva preso in locazione un immobile da un privato, per adibirlo a sede di un liceo scientifico.

Al termine del periodo locativo, l’immobile è stato restituito, ma il locatore ha riscontrato danni alla struttura, per cui ha agito in giudizio nei confronti della Provincia per ottenere il risarcimento dei danni. Nel giudizio, la pubblica amministrazione è rimasta contumace.

Nel corso del giudizio di primo grado, è stata eseguita una consulenza tecnica che ha effettivamente confermato che l’immobile è stato riconsegnato difforme rispetto all’inizio della locazione e quindi il giudice di primo grado ha condannato l’ente pubblico al pagamento delle spese di ripristino. La sentenza è stata notificata a mezzo PEC alla Provincia, la quale l’ha impugnata. L’impugnazione è stata però ritenuta inammissibile dalla Corte d’Appello, perché tardiva rispetto alla data di notifica, avvenuta per posta elettronica certificata, della sentenza impugnata.

Nel caso di specie, è risultato pacifico che la notifica della sentenza sia avvenuta non già all’indirizzo PEC inserito nel Reginde, ma ad un indirizzo tra i tanti in uso alla Provincia di Brindisi, ricavato dal sito Web dell’ente.

Se la parte è rimasta contumace in primo grado, la notifica della sentenza non va effettuata al difensore, che evidentemente non è costituito, bensì alla parte stessa. La notifica effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello comunicato il ministero ed inserito nel Reginde deve però ritenersi nulla.

Ciò in quanto in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 149 bis e dell’articolo 16 ter del d.l. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti cui recapiti sono inseriti nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della giustizia (Reginde) unicamente quello risultante da tale registro.

Ne consegue, ai sensi dell’articolo 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (cass. 11574/2018).

Roberto Smedile

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