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L’opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali: le Sezioni Unite chiariscono (ancora) quali siano le delibere nulle e quelle annullabili e se la validità della delibera possa essere oggetto di disamina nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Cassazione Civile Sent. Sez. U. Num. 9839 anno 2021

Dopo la storica sentenza del 4806/2005, nella quale le S.U. della Cassazione pensavano di avere chiarito quali delibere condominiali fossero nulle e quali annullabili, le stesse Sezioni Unite sono tornate ad occuparsi della vicenda. Il confusionario Legislatore del 2012 infatti non pare abbia fatto buon governo del proprio potere sulle norme in materia di Condominio e ha contribuito a pasticciare il quadro, rendendo necessario un nuovo intervento degli Ermellini.

Si cercherà di ripercorrere la vicenda, che appare piuttosto articolata: le Sezioni Unite sono intervenute proprio perché le Sezioni Semplici, dal 2016 ad oggi, si sono espresse in modo difforme sul tema, con diverse motivazioni.

La Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 24476 del 1° ottobre 2019 ha rilevato come le questioni della nullità delle deliberazioni dell’assemblea dei condòmini e della estensione dell’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali fossero state oggetto di plurime pronunce difformi delle Sezioni semplici; ha perciò ritenuto opportuna la decisione del ricorso da parte delle Sezioni Unite al fine di comporre il contrasto di giurisprudenza in atto, evidenziando altresì come le questioni da decidere presentassero i caratteri di “questioni di massima di particolare importanza”.

In particolare, l’ordinanza di rimessione ha evidenziato la necessità di risolvere le seguenti questioni:

  1. «se le deliberazioni dell’assemblea condominiale, con le quali le spese per la gestione delle cose e dei servizi comuni siano ripartite tra i condomini in violazione dei criteri legali dettati dagli artt. 1123 e segg. cod. civ. o stabiliti con apposita convenzione, debbano ritenersi sempre affette da nullità (come tali sottratte al regime di cui all’art. 1137 cod. civ.) ovvero se le dette deliberazioni possano ritenersi nulle soltanto quando l’assemblea abbia inteso modificare stabilmente (a maggioranza) i criteri di riparto stabiliti dalla legge o dalla unanime convenzione, dovendo invece ritenersi meramente annullabili (come tali soggette alla disciplina dell’art. 1137 cod. civ.) nel caso in cui tali criteri siano soltanto episodicamente disattesi»;
  2. «se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi per le spese condominiali, ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ., il giudice possa sindacare le eventuali ragioni di nullità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui è fondata l’ingiunzione di pagamento ovvero se, invece, la delibazione della nullità della deliberazione debba essere riservata al giudice davanti al quale la medesima sia stata impugnata in via immediata nelle forme di cui all’art. 1137 cod. civ.»;

La prima questione da esaminare è dunque quella relativa all’estensione del thema decidendum del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri condominiali; si tratta, in particolare, di stabilire se, in tale giudizio, il giudice possa sindacare la validità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui è fondata l’ingiunzione di pagamento ovvero se tale sindacato gli sia precluso, per essere riservato ad apposito giudizio avente specificamente ad oggetto l’impugnazione in via immediata della deliberazione.

Le S.U. rispondono affermativamente al quesito: in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri condominiali, il giudice può sindacare sulla validità della delibera.

Motivo: la validità della deliberazione posta a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo; non può, pertanto, precludersi al giudice dell’opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione.

In secondo luogo, va rilevato poi come ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), impongano di riconoscere al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto, l’invalidità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione. Ciò vale sia per una delibera nulla, che per una annullabile. Vale, pertanto, il principio generale secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto (al contrario dell’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore), nel contestare il diritto azionato con il ricorso, può proporre domanda riconvenzionale, anche deducendo un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione (da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6091 del 04/03/2020; Cass., Sez. 1, n. 16564 del 22/06/2018), e può, con la domanda riconvenzionale, esercitare l’azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ.

Ma attenzione: quando la domanda di annullamento sia proposta in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essa assumerà la veste di domanda riconvenzionale, che l’opponente (nella sua sostanziale posizione di convenuto) ha l’onere di proporre, a pena di decadenza, con l’atto di citazione in opposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto di cui all’art. 167 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, n. 22528 del 20/10/2006; Cass., Sez. L, n. 13467 del 13/09/2003, in motiv.). La decadenza che – ai sensi dell’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. – segue all’inosservanza di tale onere, essendo dettata nell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del processo, è rilevabile d’ufficio dal giudice (Cass., Sez. 2, n. 4901 del 02/03/2007; Cass., Sez. 2, n. 17121 del 13/08/2020).

La prima questione, quindi, si risolve con l’enunciazione dei seguenti principi di diritto: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione – ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione»; «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l’eccezione con la quale l’opponente deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice».

La seconda questione da risolvere, riguarda il tipo di invalidità che inficia la deliberazione dell’assemblea condominiale che ripartisca le spese tra i condomini in violazione dei criteri dettati negli artt. 1123 e segg. cod. civ. o dei criteri convenzionalmente stabiliti; si tratta, in particolare, di stabilire se una deliberazione siffatta debba ritenersi affetta da “nullità”, come tale rilevabile d’ufficio e deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, ovvero da mera “annullabilità”, deducibile nei modi e nei tempi previsti dall’art. 1137, secondo comma, cod. civ.

Ebbene, a valle di una articolata motivazione, Le Sezioni Unite hanno concluso che la delibera che ripartisca le spese tra i condomini in violazione dei criteri dettati negli artt. 1123 e segg. cod. civ. o dei criteri convenzionalmente stabiliti è annullabile e non nulla. Anche deliberazioni pacificamente annullabili (ad es. una deliberazione adottata in assenza di comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea a taluno dei condomini) possono provocare ricadute negative sul patrimonio di singoli condomini; ciò non vale, tuttavia, a ritenere tali deliberazioni affette da nullità. Quando l’assemblea adotti una deliberazione nell’ambito delle proprie attribuzioni, ma eserciti malamente il potere ad essa conferito o quando essa adotti una deliberazione violando la legge, ma senza usurpare i poteri riconosciuti dall’ordinamento ad altri soggetti giuridici, in tali casi, la deliberazione “contraria alla legge” è semplicemente annullabile, secondo la regola generale posta dall’art. 1137 cod. civ.

Le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per “impossibilità giuridica” dell’oggetto ove l’assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere – oltre che per il caso oggetto della delibera – anche per il futuro; mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato.

Quindi, riepilogando:

  1. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali il giudice può vagliare la nullità della delibera condominiale a condizione che la domanda di nullità sia proposta con l’atto di citazione come domanda riconvenzionale dall’opponente;
  2. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali il giudice può vagliare la annullabilità della delibera condominiale a condizione che la domanda di annullamento sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione – ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto (trenta giorni), e non in via di eccezione;
  3. La delibera che ripartisca, nel singolo caso deliberato, le spese tra i condomini, in violazione dei criteri dettati negli artt. 1123 e segg. cod. civ. o dei criteri convenzionalmente stabiliti, è annullabile e non nulla;
  4. La delibera che modifichi – anche per il futuro e non solo nel singolo caso deliberato – i criteri di ripartizione delle spese condominiali, è invece nulla.

La Suprema Corte ha quindi cercato di mettere una pezza laddove il Legislatore ha fatto lo strappo.

Questione risolta quindi?

A mio avviso, no.

Rimango dell’idea che in realtà, non appare possibile chiedere la nullità di una delibera assembleare condominiale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, senza che la delibera condominiale sia mai stata impugnata prima dell’opposizione.

Ciò perché è la Legge che impone che una invalidità della delibera condominiale debba essere dichiarata con un procedimento tipizzato, disciplinato dall’art. 1137 c.c. Infatti, solo l’art. 1137 c.c. (e non altri) disciplina le modalità con le quali le delibere condominiali possono essere invalidate.

E ciò significa che, per rendere inefficaci le delibere assembleari condominiali, contrarie alla Legge o al Regolamento, occorre sempre azionare l’art. 1137 c.c. e solo quello. Nell’ambito dell’azione prevista dall’art. 1137 c.c. ricadono sia le delibere pretese annullabili che quelle pretese nulle, perché la norma non precisa niente di meglio o di diverso.

La sola differenza tra le due fattispecie (nullità ed annullamento) è che le delibere pretese nulle possono sempre essere invalidate, senza limiti di tempo, mentre quelle annullabili possono essere invalidate entro trenta giorni; l’elemento comune ad entrambe, invece, è che per richiedere la declaratoria di nullità di una delibera assembleare (così come per il caso dell’annullabilità), occorre comunque agire secondo l’art. 1137 c.c. con specifica impugnazione, perché è lo stesso articolo menzionato a stabilire come si invalida un deciso assembleare.

Quindi, in sintesi: se è vero che una delibera può sempre essere dichiarata nulla, è altrettanto vero che detta nullità può essere esercitata solo nell’alveo dell’art. 1137 c.c. e non in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché il procedimento per invalidare le delibere assembleari è tipizzato.

L’esistenza di un rimedio tipico per l’annullamento della delibera assembleare condominiale, comporta l’inammissibilità di altre strade processuali, per constante orientamento della Corte Suprema.

Infatti, così come non si può introdurre un procedimento ex art. 700 c.p.c. se è possibile azionare il sequestro ex art. 671 c.p.c, o così come non si può chiedere con ricorso ex art. 700 c.p.c. la sospensione della efficacia della delibera assembleare condominiale, perché essa deve essere chiesta con la procedura dell’art. 1137 c.c., allo stesso modo non si può chiedere la declaratoria di nullità di una delibera assembleare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poiché per invalidare una delibera condominiale è prevista l’impugnazione ex art. 1137 c.c. con atto proprio e separato da ogni altro, quindi con atto tipico del processo in materia condominiale, cui è dedicata una specifica sezione del Codice Civile.

La ragione di tale soluzione trova la propria genesi anche nel fatto che il credito condominiale gode di una tutela specifica che nasce da una disposizione prevista ad hoc per il Condominio, una disposizione supplementare e distinta da quelle contenute nel Codice Civile.

La maggior tutela deriva dal fatto che il pagamento ritardato delle quote condominiali incide sulla regolare conservazione delle parti comuni, nonché sull’erogazione dei servizi comuni. Il Codice quindi assegna maggior tutela alla collettività, rispetto al singolo.

Queste argomentazioni sono tutt’ora pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, in attesa di vaglio. Per il momento, noi avvocati dobbiamo prendere atto della soluzione delle Sezioni Unite, con l’auspicio che essere vengano seguite, da oggi in avanti, anche dai giudici del merito.

Roberto Smedile

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