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Il blocco dei licenziamenti ed il mancato superamento del periodo di prova

Tribunale Roma Civile Sentenza 25 marzo 2021

Il #blocco dei #licenziamenti vale anche per il periodo di #prova, nel caso non sia superato.

L’estromissione dal contesto aziendale di una dipendente divenuta troppo onerosa in questo contesto storico trova un limite insormontabile nel disposto di cui all’art. 46 del D. L. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) come modificato dall’art. 80 del D. L. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) e successivi provvedimenti che, al fine di contenere gli esiti negativi della pandemia sui lavoratori, hanno disposto, almeno sino al 31 marzo 2021, il divieto di licenziare i dipendenti per motivi economici e/o organizzativi, a prescindere dalla dimensione occupazione dell’azienda e dal numero dei dipendenti.

Non può che conseguirne la nullità assoluta del recesso datoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c. c., essendo stato il reale motivo che ha giustificato il provvedimento espulsivo violativo dell’art. 46 D. L. 18/2020.

Tale conclusione trova espressa conferma nell’orientamento della consolidata giurisprudenza secondo il quale un licenziamento è giustificato da motivo illecito ogniqualvolta il provvedimento datoriale è basato su una “finalità vietata dall’ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere una norma imperativa” (in tal senso Cass. n. 10603/1993).

Roberto Smedile

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